1. Costituzione
E’ costituita una Fondazione denominata
"Fondazione PIAZZA DEI MESTIERI Marco Andreoni”, siglabile "Fondazione PIAZZA DEI MESTIERI".
La Fondazione non ha scopo di lucro.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Piemonte.
2. Sede
La Fondazione ha sede a Torino.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sul territorio della Regione Piemonte.
3. Scopi
La Fondazione ha finalità educative e di stimolo allo sviluppo dell’imprenditoria locale.
Nel perseguire i suoi fini educativi, la Fondazione intende operare per favorire la preparazione e l’avviamento dei giovani al lavoro, l’istruzione degli stessi, migliorando e innovando i servizi educativi, ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale e alla prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile e ai fenomeni di dispersione scolastica.
Nel perseguire il fine dell’inserimento lavorativo dei giovani e lo sviluppo dell’imprenditoria locale, la Fondazione intende realizzare strutture insediative per lo stabilimento di attività economico-produttive e di servizi, nonché sviluppare attività di accompagnamento all’imprenditoria locale.
Per raggiungere i propri scopi, la Fondazione potrà far sorgere e sostenere centri di aggregazione polivalenti per giovani, introducendo e sperimentando modalità di cogestione dove gli stessi potranno accedere a proposte inerenti l’orientamento, l’attività imprenditoriale, l’inserimento in percorsi di alternanza, la formazione tecnico-professionale, le attività di sostegno al percorso scolastico, ad attività culturali, sportive e ricreative.
La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio e favorirà l’aggregazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche giovanili, con particolare attenzione a quelle di inclusione sociale.
La Fondazione si farà parte attiva nell’attuazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei giovani, delle loro famiglie e degli operatori pubblici e privati, relativamente alla promozione di tutti gli strumenti che possono favorire la promozione sociale dei giovani.
In tale contesto, la Fondazione potrà inoltre porre in essere iniziative per studiare, sollecitare e favorire l’emanazione di provvedimenti legislativi e amministrativi nel campo delle politiche per i giovani.
Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione – sotto qualsiasi titolo - dei beni della Fondazione ad Associazioni, Enti di Formazione, Cooperative, Società operanti nei settori sopra descritti, enti pubblici e privati.
La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale.
4. Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l’altro:
L’alternanza tende ad integrare le contrapposizioni tra la formazione generale e la formazione professionale, tra teoria e pratica. Non si tratta, quindi, di giustapporre insegnamenti pratici a insegnamenti generali (insegnamenti scolastici tradizionali) bensì di determinare un rapporto/interazione tra le conoscenze apprese nella pratica e quelle apprese nei corsi scolastici. In questo modo soltanto si potrà offrire ai giovani una pluralità di percorsi che li preparino all’ingresso nella società e nel mondo del lavoro con la possibilità concreta di rendere effettivamente fruibili i passaggi tra i vari percorsi.
Ciascuno potrà costruirsi un percorso professionale coerente con le proprie aspirazioni, capacità ed attitudini.
All’interno della Piazza dei Mestieri saranno attivati percorsi formativi volti al recupero di mestieri tradizionali, con il coinvolgimento di professionisti desiderosi di trasmettere ai giovani i loro saperi e le loro competenze e saranno utilizzate aule e laboratori predisposti a ciò.
5. Vigilanza
La Regione Piemonte vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.
6. Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
7. Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
Il Fondo di gestione della Fondazione é impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
8. Esercizio finanziario
L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo.
Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
9. Aderenti
Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Aderente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
10. Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.
La durata della qualifica di Sostenitore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla natura e alla entità del conferimento.
11. Prerogative di aderenti e sostenitori
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
12. Fondatori
Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, abbiano contribuito in modo rilevante con l’apporto di beni, denaro o della propria opera all’attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dei Fondatori, entro due anni dalla costituzione della Fondazione.
I fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, mentre i fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non vi verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali. Le persone fisiche, in caso di rinuncia, possono trasmettere tale qualifica a persona designata per iscritto con lettera inviata al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei Revisori. Con la stessa modalità possono designare la persona che li sostituirà in caso di morte.
13. Comitato tecnico - scientifico
Il Consiglio di Amministrazione, sentiti la Regione Piemonte, la Città di Torino e l’Arcivescovo della Diocesi di Torino, può nominare un comitato tecnico - scientifico tra persone di comprovata esperienza stabilendone durata in carica, emolumenti e funzioni.
14. Organi della Fondazione
15. Consiglio di Amminsitrazione
Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dai Soci Fondatori con decisione a maggioranza.
Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che non può essere inferiore a cinque né superiore a undici, viene stabilito di volta in volta al momento della nomina e la prima volta nell’atto costitutivo.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione può cooptare uno o più Aderenti e/o Sostenitori, in numero non superiore ad un terzo dei propri membri nominati Fondatori, i quali restano in carica per il periodo di durata del Consiglio che li ha cooptati.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Consiglieri in carica cooptano un nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla decorrenza del termine degli altri.
Nel caso in cui un Fondatore si dichiari impossibilitato ad accettare la carica di Consigliere, lo stesso può designare un proprio sostituto quale Consigliere.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto ai Fondatori.
In particolare provvede a:
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il Presidente.
16. Convocazione e quorum
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti deipresenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
17. Presidente
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al od ai Vice Presidenti, i quali, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolgono le funzioni.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
18. Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai Fondatori, ai quali spetta anche la designazione del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili.
Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
19. Clausola Arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
La sede dell’arbitrato sarà Torino.
20. Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri.
21. Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
In sede di costituzione i fondatori entrano a fare parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale rimarrà in carica per due esercizi.
Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì primo luglio 2003.
22. Norma transitoria
Firmatari:
Andrea FERRARIS
Gianni BONFATTI
Dario ODIFREDDI
Stefano LOCATELLI
Cristiana POGGIO
Andrea GANELLI teste
Anna ODDO teste
Antonio Maria MAROCCO notaio
